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Transazione degli atti impositivi: alcuni chiarimenti agli Enti Locali

lentepubblica.it • 19 Febbraio 2016

impostaDOMANDA:

 

L’ente ha in essere con una ditta di escavazione cave un contenzioso per una sanzione pecuniaria.Il legale rappresentante della ditta propone al comune di transare cedendo un area che nel PGT è area agricola ricadente in un parco regionale e quindi soggetta a vincoli ambientali. Gli amministratori ritengono che l’interesse pubblico sussista nell’acquisire l’area per poi cederla al parco. La scrivente chiede la procedura corretta da espletare.

 

 

 

RISPOSTA:

 

I caratteri della transazione della pubblica amministrazione non divergono da quelli dell’istituto civilistico ex art. 1965 c.c., ovvero la convergenza delle volontà delle parti, il conflitto delle rispettive posizioni e pretese e la volontà di trovare una soluzione condivisa mediante mutue concessioni. Premessa necessaria per addivenire alla transazione è l’esistenza di una controversia giuridica, che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. La naturale conseguenza è che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Nell’ambito delle reciproche concessioni, la pubblica amministrazione non ha la libertà del privato. Anzitutto, essa è tenuta al rispetto del vincolo del perseguimento dell’interesse pubblico e della par condicio. In secondo luogo, la transazione pubblica è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con parere 1116/2009, in un caso analogo a quello di specie – transazioni su obbligazioni nascenti dall’irrogazione di sanzioni amministrative – ha precisato che “il potere punitivo dell’amministrazione e le misure afflittive che ne sono l’espressione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori”. Pertanto, con riferimento all’obbligazione tributaria, la Corte ha concluso che “non possa invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si contrapponga la legittima pretesa di un’amministrazione pubblica di esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e l’atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche. Potrebbe semmai ipotizzarsi una proposta di accordo che investa modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto dilatorio, ma è senz’altro da escludere l’ammissibilità di pattuizioni, in corso di giudizio, che comportino una decurtazione del quantum dovuto e, quindi, una riduzione dell’entità delle sanzioni inflitte con l’ulteriore possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio”.

 

Nella situazione prospettata dal lo scrivente Comune, sulla base dell’orientamento citato (ed univoco) della magistratura contabile, non sarebbe legittima l’attivazione di un accordo transattivo dal momento che non vi sono pretese contrapposte di dubbia fondatezza giuridica, ma un’unica pretesa inerente il diritto-dovere dell’ente pubblico di esigere la sanzione amministrativa, per cui non è ipotizzabile concretamente che le parti, pubblica e privata, risolvano la lite mediante reciproche concessioni (cessione di area agricola soggetta a vincoli ambientali). Questo è il principio generale. Nel caso invece – ma per come il quesito è formulato non si hanno elementi sufficienti per stabilirlo – la sanzione pecuniaria non è una sanzione amministrativa, ma discende da un rapporto contrattuale tra il Comune e la ditta escavatrice (ipotesi: è in corso un contratto di appalto che stabilisce a fronte di certi inadempimenti dell’appaltatore l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere una penale pecuniaria; la ditta contesta l’inadempimento e quindi l’applicazione della penale), avendo la controversia ad oggetto diritti disponibili, le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale, e di sostituire la somma dovuta a titolo di sanzione/penale con la cessione di un bene immobile che soddisfi un interesse pubblico e previa valutazione e stima del valore venale dello stesso.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
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